Crimen sollicitationis

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I crimina sollicitationis sono commessi durante la confessione, appena prima o dopo tale sacramento, o nel simulare l'intento di ascoltare una confessione (n.1)

Crimen sollicitationis (in latino crimine di "provocazione" o "adescamento") è un documento riservato che stabiliva la procedura da seguire secondo il diritto canonico nelle cause di sollicitatio ad turpia, cioè quando un chierico (presbitero o vescovo) veniva accusato di usare il sacramento della confessione per fare avances sessuali ai/alle penitenti.

Il documento, redatto dal cardinal Alfredo Ottaviani e approvato da papa Giovanni XXIII, venne emesso nel 1962 (la prima edizione, voluta da Pio XI, risale però al 1922)[1] dal Sant'Uffizio (ora Congregazione per la Dottrina della Fede), diretto «a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e altri ordinari del luogo, anche di rito orientale».

In seguito alla promulgazione dei nuovi Codice di diritto canonico (1983) e Codice dei canoni delle Chiese orientali (1990), l'istruzione Crimen sollecitationis è stata parzialmente riveduta nel 2001 dalla Congregazione per la dottrina della fede, con la lettera De delictis gravioribus.[2]

  1. ^ Avvenire, 14 marzo 2010 Archiviato il 21 ottobre 2016 in Internet Archive.
  2. ^ (LA) De delictis gravioribus. Lettera inviata dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi di tutta la Chiesa cattolica e agli altri ordinari e gerarchi interessati, 18 maggio 2001.

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